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g) Accordo 19 luglio 2017, n. 01)
Modifiche ed integrazioni all’Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 14 luglio 2015 - Testo integrato

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 al B.U. 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 9/bis (Patto per la qualità della medicina generale)

(1)  Al fine di perseguire un miglioramento dell’assistenza sanitaria, nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige viene attivato il “Patto per la Qualità dell’Assistenza Territoriale” mediante l’identificazione di una nuova modalità organizzativa chiamata “Associazionismo complesso” (AC), che diventa esecutivo con la pubblicazione del presente AIP.

(2)  L’Associazionismo Complesso comporta l’identificazione di percorsi assistenziali (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali PDTA/Obiettivi Assistenziali e Gestionali) condivisi tra medici di medicina generale e Azienda Sanitaria dell’Alto Adige all’interno delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), a cui tutti i medici partecipanti aderiscono.

(3)  Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Patto per la Qualità dell’Assistenza Territoriale dovranno essere obbligatoriamente identificate e attivate su tutto il territorio provinciale le AFT. Dovranno essere inoltre identificati da parte dei medici delle AFT i Referenti AFT, la cui nomina verrà effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria.

(4)  In particolare i medici delle AFT dovranno essere collegati in rete fra di loro tramite SIS-Access e Cloud con licenza fornita dalla Pubblica Amministrazione. Ove il medico di medicina generale scegliesse di utilizzare un proprio Cloud, questo dovrà garantire la connessione e lo scambio di dati all’interno dell’AFT ed rimarranno a totale carico del medico tutti i relativi costi.

(5)  Entro i successivi tre mesi, per ogni singola AFT dovranno essere concordati tra il Referente e il Rappresentante Aziendale:

  1. la copertura oraria dell’AFT, che si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, compatibilmente con il numero dei medici partecipanti e alla realtà territoriale (configurazione geografica territoriale, numero degli assistiti, numero degli ambulatori attivi sul territorio ecc.) e che comunque comporterà, per il singolo medico, il rispetto dei limiti di orario previsti dai vigenti ACN e AIP;
  2. le modalità organizzative della Continuità Assistenziale.

(6)  Per l’Associazionismo Complesso viene identificato un importo annuo lordo, comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali, pari ad Euro 3.800.000,00. Tale importo, al netto dei contributi assistenziali e previdenziali ENPAM, verrà suddiviso per il numero degli iscritti ai medici di medicina generale al 31 dicembre dell’anno precedente, nel limite di 1.575 pazienti per medico. L’importo per singolo paziente così identificato verrà liquidato mensilmente sulla base dei pazienti iscritti al singolo medico, fino al limite delle 1.575 (millecinquecentosettantacinque) scelte.

(7)  Ove il medico di medicina generale non partecipasse all’Associazionismo Complesso e non venissero rispettati i commi 2, 3, 4 e 5, gli importi liquidati verranno recuperati, con l’eccezione della mancata partecipazione all’AC per ritardi conseguenti alla mancata fornitura del cloud da parte della pubblica Amministrazione.

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