(1) Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami, anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione e sulla nullità dei voti.
(2) Tre membri almeno dell’ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.