(1) La votazione per l’elezione del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante i contrassegni delle liste e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale.
(2) Una scheda valida rappresenta un voto di lista. Ciascun elettore esprime il voto per la lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di tale lista.
(3) Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere quattro voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all’occorrenza data e luogo di nascita.
(4) L’indicazione delle preferenze non può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.
(5) Sono vietati altri segni o indicazioni.