(1) L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina. Dopo aver esercitato il proprio diritto al voto consegna la scheda debitamente piegata e la matita copiativa al presidente.
(2) Il presidente depone la scheda nell’urna destinata a raccogliere le schede votate e uno degli scrutatori ne attesta l’avvenuto deposito, apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista accanto al nome di ciascun votante. Inoltre appone nell’apposito spazio della tessera elettorale il timbro dell’ufficio elettorale di sezione e la data e annota il numero della tessera nell’apposito registro.
(3) È vietato portare in cabina strumenti di qualunque tipo che siano idonei a documentare l’esercizio del diritto di voto.
(4) Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto “scheda deteriorata” e vi ha apposto la sua firma. Nell’apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
(5) Le schede non conformi alle prescrizioni della presente legge o mancanti del bollo di sezione, non sono deposte nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.