(1) Ai fini dell’esercizio del proprio diritto di voto gli elettori devono presentarsi muniti della tessera elettorale di cui all’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e di un documento di identificazione valido. Sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione, indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista elettorale.
(2) I comuni garantiscono che, entro il quinto giorno antecedente quello dell’elezione, a tutti gli aventi diritto che per un qualsiasi motivo non ne siano in possesso, sia consegnata la tessera elettorale. Allo scopo di rilasciare, se necessario, la tessera elettorale, un duplicato o un attestato sostitutivo, gli uffici elettorali comunali restano aperti anche per tutta la durata delle operazioni di voto.
(3) In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, l’identità dell’elettore è accertata, qualora possibile, da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, l’identità è accertata da un altro elettore del comune, noto all’ufficio, sotto la propria responsabilità penale. In entrambi i casi colui che attesta l’identità appone la propria firma nell’apposita colonna delle liste elettorali di sezione.
(4) In caso di dissenso sull’accertamento dell’identità degli elettori, decide il presidente a norma dell’articolo 45.