(1) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “dei programmi di attività“ sono sostituite dalle parole: “dei piani della performance”.
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4/bis Il direttore di dipartimento ha facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso attribuiti.”