(1) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 13/bis (Formazione continua del personale dirigente)
1. Tutto il personale dirigente ha l’obbligo della formazione continua.
2. Per i fini di cui al comma 1, viene istituito un sistema di rilevamento delle ore di formazione svolta dai e dalle dirigenti sulla base di una programmazione annuale, nonché dei crediti formativi da essi acquisiti.
3. La programmazione della formazione prevede anche il coinvolgimento del personale dirigente in servizio nella formazione di nuovi e nuove dirigenti. Questo vale anche per l’ambito Coaching e Mentoring del personale dirigente. Per tali attività sono riconosciuti crediti formativi. L’opera intellettuale è prestata a titolo gratuito.”