(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituita:
“b) i congedi straordinari retribuiti per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.”