(1) Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituite:
“d) ripartizioni;
e) uffici.”
(2) Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.”.
(3) Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: “delegare” sono inserite le parole: “, con provvedimento motivato,”.