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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

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Art. 13 (Unità organizzativa per il governo clinico)

(1)  Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione aziendale è coadiuvata dall’Unità organizzativa per il governo clinico.

(2)  Il governo clinico pone al centro dell’attenzione i seguenti aspetti:

  1. l’importanza della funzione clinico-assistenziale dei singoli servizi e dei diversi profili professionali responsabili dell’erogazione di un’assistenza sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti;
  2. la necessità di integrare efficienza e appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi sanitari;
  3. la valutazione della qualità delle prestazioni quale parte integrante dell’attività istituzionale dei servizi sanitari;
  4. la necessità di un costante monitoraggio, orientamento e adattamento nonché di una costante regolamentazione dei processi assistenziali;
  5. la definizione univoca a livello aziendale delle prestazioni da erogare;
  6. la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico.

(3)  L’Unità organizzativa per il governo clinico coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e dei servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale.

(4)  L’Unità organizzativa per il governo clinico garantisce in particolare la messa in rete degli ospedali del Servizio sanitario provinciale, svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale compiti di coordinamento delle prestazioni da erogare nell’ambito dell’assistenza sanitaria ospedaliera e di coordinamento del processo di condivisione delle decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere.

(5)  L’Unità organizzativa per il governo clinico svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre forme di collaborazione aziendale per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

(6)  L’Unità organizzativa per il governo clinico si avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il governo clinico.

(7)  L’Unità organizzativa per il governo clinico è diretta da un medico con anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente e con specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero con anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale. xxii)

(8)  L’Unità organizzativa per il governo clinico è parificata ad una struttura complessa. L’organizzazione e il funzionamento dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono disciplinati nell’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono preferibilmente distaccati – anche solo temporaneamente – dall’ambito clinico.

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