(1) La direzione aziendale è composta dalla direttrice/dal direttore generale, dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo.
(2) La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale nell’esercizio delle funzioni di gestione dell’Azienda Sanitaria e nella predisposizione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari.
(3) La direzione aziendale in particolare:
- provvede alla redazione dell’atto aziendale, da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale;
- predispone gli atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici;
- partecipa alla definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse necessarie al loro conseguimento; in particolare la direzione aziendale partecipa alla predisposizione del piano generale triennale nonché degli atti di programmazione annuale dell’Azienda. Gli atti di programmazione annuale sono costituiti dal programma operativo annuale contenente le priorità e gli obiettivi concretamente da raggiungere, dal budget aziendale e dal bilancio preventivo annuale. Il piano generale triennale nonché gli atti di programmazione annuale dell’Azienda devono essere predisposti nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale o dell’Assessora/Assessore provinciale alla salute, e devono garantire i livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza nonché il pareggio di bilancio;
- provvede alla redazione della bozza di regolamento per la valutazione del personale;
- controlla e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati, nonché esercita le funzioni di controllo dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione;
- svolge gli altri compiti previsti dall’atto aziendale.
(4) È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità organizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale riguardanti in particolare il percorso strategico e le priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per garantire un’azione coordinata e possibilmente uniforme nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e amministrative dell’Azienda Sanitaria nei comprensori sanitari.
(5) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è composto da:
- i/le componenti della direzione aziendale;
- la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico;
- le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari.
(6) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria assicura la predisposizione e l’attuazione nei comprensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia messo in rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizzazione dell’assistenza territoriale.
(7) L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati nell’atto aziendale.
(8) In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all’interno del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a quella percepita fino a quel momento.