(1) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria. xi)
(2) La direttrice/Il direttore generale è nominata/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta è effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1, previo avviso da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima della nomina, sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria. Entro 120 giorni dalla nomina della direttrice/del direttore generale da parte della Giunta provinciale ha luogo una sua presentazione e audizione in Consiglio provinciale.
(2/bis) Sono iscritte d’ufficio nel relativo elenco provinciale le persone iscritte nell’elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. xii)
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
- le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale;
- i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11. xiii)
(4) La nomina della direttrice/del direttore generale deve essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, si provvede ai sensi dell’articolo 54, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. xiv)