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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

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Art. 7 (Direttrice/Direttore generale)

(1)  La direttrice/Il direttore generale è la/il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria. Alla direttrice/Al direttore generale spetta la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda Sanitaria.

(2)  Fermi restando i compiti attribuiti alla direzione aziendale, la direttrice/il direttore generale è responsabile in particolare dei seguenti adempimenti:

  1. adozione dell’atto aziendale;
  2. negoziazione del finanziamento aziendale con la Provincia;
  3. gestione dell’Azienda Sanitaria e adozione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari; fatte salve specifiche disposizioni di legge, di norma la direttrice/il direttore generale attribuisce le rispettive funzioni alle e ai responsabili delle varie articolazioni organizzative aziendali, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito nell’atto aziendale; restano ferme le competenze della direttrice/del direttore generale in materia di amministrazione generale, d’indirizzo e pianificazione, di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi nonché di verifica e valutazione delle performance complessive dell’Azienda Sanitaria;
  4. adozione del piano generale triennale di azienda e degli atti di programmazione annuale;
  5. approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio d’esercizio;
  6. nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla direttrice/al direttore generale da disposizioni vigenti. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, gli incarichi in essere di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo, direttrice/direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari restano in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della presente legge; sono fatte salve tutte le restanti nomine effettuate dalla direttrice/dal direttore generale; ix)
  7. negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo;
  8. negoziazione e definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse necessarie con la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione nonché le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale. L’assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali avviene sulla base di direttive e linee guida da rispettare in sede di pianificazione del fabbisogno e deve tenere conto dell’effettivo fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione;
  9. definizione dei servizi, delle attività e delle procedure di rilevanza aziendale e di rilevanza a livello comprensoriale, conformemente alla programmazione sanitaria provinciale, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale;
  10. adozione del regolamento per la valutazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali;
  11. definizione della dotazione organica aziendale e sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale.

(3)  La direttrice/Il direttore generale è coadiuvata/coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dagli altri componenti della direzione aziendale. La direttrice/Il direttore generale può delegare determinate competenze a singoli componenti della direzione aziendale e a dirigenti dell’Azienda Sanitaria.

(4)  La direttrice/Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere espresso dagli altri componenti della direzione aziendale o da altri organismi eventualmente previsti dalla legge o dall’atto aziendale. È responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento della direttrice/del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, su delega della stessa/dello stesso, da uno/una degli altri componenti della direzione aziendale o, in mancanza di delega, dalla direttrice/dal direttore più anziana/anziano di età. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento della direttrice/del direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni, va dato avvio alla procedura per la sua sostituzione.

(5)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine.

(6)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 23, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede, assieme agli altri componenti della direzione aziendale, in conformità a quanto previsto nell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, dalla direttrice/dal direttore del Dipartimento di prevenzione e dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine. x)

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