1. Alle persone integrate nel mondo del lavoro tramite una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa è riconosciuta un’indennità di carattere socio-pedagogico. I criteri e le modalità di assegnazione dell’indennità vengono definiti con apposito provvedimento, che regolamenta inoltre le assenze per motivi di ferie, formazione e malattia.
2. Gli importi massimi dell’indennità sono approvati annualmente con decreto dell’Assessore/Assessora provinciale competente in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
3. Le persone integrate nel mondo del lavoro tramite una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa hanno diritto alle agevolazioni previste per i propri dipendenti da ciascuna azienda privata o pubblica, associazione o cooperativa sociale (ad es. trasporto organizzato dall'azienda, abbigliamento da lavoro ecc.). Le persone con un orario di lavoro pari o superiore alle sei ore giornaliere hanno diritto alla copertura delle spese di vitto, che non deve comunque superare l’importo massimo approvato annualmente dall’assessore/assessora provinciale competente in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
4. Le persone con disabilità che non sono in grado di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici di trasporto hanno diritto al rimborso delle spese di accompagnamento e di trasporto ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
4/bis. Alle persone con disabilità in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, che non hanno diritto al trasporto gratuito concesso alle persone con invalidità civile pari ad almeno il 74 per cento ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del “Sistema tariffario e condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone in Alto Adige”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 760 del 05.07.2016, viene rilasciata la tessera “Scuolapass”, che autorizza all’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico limitatamente al percorso domicilio-luogo di lavoro e ritorno, esclusi i giorni festivi.
5. Alle persone è garantita inoltre la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in riferimento all’attività svolta.
6. Le persone con un fabbisogno di ore di accompagnamento maggiore a quello stabilito al punto 4.2.2, comma 2, contribuiscono alle spese per le ore eccedenti tramite pagamento delle tariffe previste per le prestazioni di assistenza domiciliare ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Il fabbisogno di accompagnamento massimo ammissibile corrisponde al monte ore massimo di assistenza garantito presso le strutture semiresidenziali dei servizi sociali.