1. La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, recante “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, di seguito denominata “legge”, definisce al capo IV il lavoro e l’occupazione lavorativa come elemento centrale della partecipazione sociale. Tra i principi generali fissati all’articolo 3, il comma 3 indica la collaborazione e lo scambio informativo tra gli enti pubblici e privati nell’attuazione delle misure nel settore della disabilità.
2. In quest’ottica il lavoro di rete, il coordinamento e la concertazione delle misure per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa rappresentano un compito comune dei servizi sociali, dell’Ufficio provinciale Servizio lavoro (di seguito Ufficio Servizio lavoro), dei servizi sanitari specialistici e di tutti i partner della rete, come le scuole secondarie di primo e secondo grado, la Formazione professionale, l’Orientamento professionale, l’Università e gli altri enti competenti pubblici e privati.
3. In virtù dei principi di autodeterminazione e responsabilità personale, nonché dell’orientamento dato alle misure per la realizzazione del progetto di vita individuale ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge, le persone cui esse sono rivolte sono considerate sempre gli attori principali della pianificazione, attuazione e valutazione delle stesse, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro.
4. Ciò premesso, l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa devono essere intesi come processi orientati, in tutte le loro fasi e forme di sviluppo, alle capacità, agli interessi e ai bisogni della singola persona. Ciò richiede, oltre ad un continuo lavoro di rete tra i servizi, anche una costante analisi e valutazione condivisa di ogni singola situazione da parte di personale specializzato, col coinvolgimento dell’interessato/interessata. Sulla base di tale valutazione costante, ogni singola misura e fase del processo di seguito descritto viene rielaborata e adattata secondo l’evoluzione del bisogno.