In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)

Visualizza documento intero

Art. 2
MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA AL LAVORO O ALL’OCCUPAZIONE LAVORATIVA

1. Durante gli ultimi due anni di assolvimento dell’obbligo formativo, le scuole offrono le seguenti misure, atte a favorire il passaggio al lavoro o all’occupazione lavorativa. Le misure di seguito riportate sono poste in atto sulla base di interventi di orientamento precoce realizzati a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo già al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la scuola media, attraverso metodi centrati sulla persona:

a) elaborazione di un protocollo d’intesa, tra tutte le parti interessate, che definisce i tempi, le modalità, gli strumenti e le metodologie condivisi di valutazione della capacità lavorativa, le rispettive competenze e le procedure per la trasmissione dei dati personali;

b) convocazione di incontri informativi con l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali per fornire per tempo informazioni utili ad alunni e alunne, a genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale per un tempestivo primo contatto con i servizi specialistici competenti e per lo sviluppo condiviso di prospettive da proporre alla fine del percorso scolastico;

c) rilevazione e valutazione delle competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo;

d) predisposizione e realizzazione di misure individualizzate, nell’ambito del piano formativo individuale, per incentivare le competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo o di un’occupazione lavorativa, attuate in accordo con alunni e alunne, con metodologie centrate sulla persona. In caso di necessità verranno coinvolti anche l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali e sanitari specialistici. La promozione di misure per la formazione e il rafforzamento delle competenze personali ai sensi dell’articolo 12 della legge viene disciplinata tramite apposito regolamento di esecuzione elaborato dai Dipartimenti Istruzione e Formazione;

e) svolgimento di tirocini presso aziende e/o offerta di posti di tirocinio protetti, per avvicinare le persone al mondo del lavoro, e promozione dello svolgimento di tirocini estivi;

f) costante documentazione e valutazione delle misure poste in atto nell’ambito del piano formativo individuale e redazione di una relazione finale della scuola sulle competenze acquisite per l’occupazione lavorativa o per l’inserimento lavorativo, da presentare al servizio che successivamente seguirà la persona;

g) convocazione, prima della fine del percorso scolastico, di un incontro della rete dei servizi coinvolti. In tale sede verrà indicato il servizio che prenderà in carico la persona e verrà redatta una relazione; questa relazione costituisce la base di riferimento per la Conferenza dei servizi per le persone che richiedono l’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

h) organizzazione di corsi di aggiornamento specifici per tutto il personale coinvolto.

2. Nel caso in cui la rete dei servizi ritenga che le informazioni sulla capacità lavorativa della persona interessata non siano sufficienti o che la persona potrà sviluppare, nell’arco di massimo due anni, le competenze utili ad un futuro inserimento lavorativo tramite convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo stipulate dall’Ufficio Servizio lavoro e/o tramite specifiche azioni formative, il primo accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica potrà essere posticipato ad un momento successivo; la competenza per il processo d’inserimento lavorativo rimane in capo all’Ufficio Servizio lavoro. A quest’ultimo compete inoltre la convocazione o riconvocazione della Conferenza dei servizi. L’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente deve avvenire in ogni caso entro i due anni successivi alla presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro.

3. L’accertamento della capacità lavorativa compete alla Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; sulla base della valutazione e delle proposte formulate dalla Commissione medica sono previsti i seguenti percorsi:

a) nel caso in cui sussista capacità lavorativa residua:

1) collocamento obbligatorio senza mediazione o con mediazione dell'Ufficio Servizio lavoro o di altro servizio autorizzato;

2) collocamento obbligatorio mediante il ricorso ad ausili e adattamenti tecnici e tecnologici sul posto di lavoro;

3) collocamento obbligatorio con percorso formativo propedeutico;

4) presa in carico da parte dell’Ufficio Servizio lavoro tramite l’attuazione di convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo finalizzate ad una futura assunzione; tali convenzioni prevedono un accompagnamento sul posto di lavoro da parte dei servizi sociali;

5) costante valutazione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo attraverso la rete dei servizi specialistici e degli uffici coinvolti;

6) collocamento o rivalutazione della situazione da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;

b) nel caso in cui sussista una capacità lavorativa potenziale:

1) presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, tramite l’attuazione delle misure proposte dalla Commissione medica competente (convenzione individuale per l’inserimento lavorativo, convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, ammissione presso una struttura semiresidenziale, misure formative ai sensi dell’articolo 12 della legge); per i periodi in cui le persone usufruiscono di misure dei servizi sociali, sono questi ultimi il primo punto di riferimento per tali misure. L’Ufficio Servizio lavoro rimane un punto di riferimento esclusivamente in vista di un futuro inserimento lavorativo e, in quanto tale, partecipa regolarmente agli incontri di pianificazione e valutazione convocati dai servizi sociali e dai gestori delle misure formative;

2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;

3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;

c) nel caso in cui non sia presente alcuna capacità lavorativa:

1) presa in carico della persona da parte dei servizi sociali, tramite stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa o ammissione presso un servizio semiresidenziale;

2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;

3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure.

4. Se dopo cinque anni di svolgimento di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo non si raggiunge l’obiettivo del collocamento, possono verificarsi le seguenti situazioni:

a) la persona ha una capacità lavorativa potenziale o residua, accertata dalla Commissione medica competente, e l’Ufficio Servizio lavoro attesta che le prospettive per un’assunzione sono da ritenersi buone. In tale caso la persona continua a essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro e si lavora ad una imminente assunzione;

b) gli obiettivi non sono stati raggiunti; l’Ufficio Servizio lavoro attesta che non ci sono buone prospettive per un’imminente assunzione. La capacità lavorativa della persona viene nuovamente accertata dalla Commissione medica:

1) qualora la Commissione medica accerti una capacità lavorativa potenziale ancora migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo, la persona continua ad essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro;

2) qualora la Commissione medica accerti che, nonostante tutte le possibilità di sostegno messe in campo, la capacità lavorativa non sia migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo (capacità lavorativa assente), la persona ha il diritto di accedere alle misure dei servizi sociali previste al comma 3, lettera c);

c) nel calcolo dell’arco di tempo di cinque anni si considerano i soli periodi effettivi di svolgimento di una convenzione di affidamento o convenzione individuale per l’inserimento lavorativo; eventuali interruzioni non vengono calcolate. I due anni previsti al comma 2 sono invece compresi nel calcolo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionActionAllegato A
ActionActionAMBITO DI APPLICAZIONE
ActionActionMISURE PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA AL LAVORO O ALL’OCCUPAZIONE LAVORATIVA
ActionActionMISURE A FAVORE DEL REINSERIMENTO
ActionActionCONVENZIONI INDIVIDUALI
ActionActionINDENNITÀ, PRESTAZIONI ECONOMICHE E COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA
ActionActionFLUSSO DI INFORMAZIONI E MONITORAGGIO
ActionActionMISURE PER L’ACCOMPAGNAMENTO SUL POSTO DI LAVORO DOPO UN’ASSUNZIONE (JOB COACHING)
ActionActionESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI
ActionActionLIMITI DI SPESA
ActionActionDISPOSIZIONI TRANSITORIE
ActionActionAllegato A1
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato B1
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato C1
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico