1. Il job coaching è una misura di cui si può usufruire al bisogno e non in modo permanente, richiesta dalla/dal dipendente, dal datore di lavoro, dall’Ufficio Servizio lavoro o dai servizi sociali.
2. I destinatari della presente misura sono le persone assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le persone che hanno partecipato a progetti di inserimento lavorativo prima di essere assunte.
3. L'obiettivo di questa misura è quello di stabilizzare e mantenere il rapporto di lavoro o di sviluppare eventuali percorsi alternativi in collaborazione con i partner della rete.
4. La richiesta viene effettuata direttamente ai Servizi sociali.
5. Dipendenti e datori di lavoro possono contattare anche i Centri di mediazione lavoro. La richiesta viene inoltrata ai servizi sociali competenti.
6. Gli operatori e le operatrici competenti informano, consigliano e supportano il personale e il datore di lavoro, se si verificano le seguenti situazioni per i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda:
a) mansioni nuove o aggiuntive;
b) cambio di reparto all’interno dell’azienda;
c) riorganizzazione aziendale;
d) cambiamento dello stato di salute del/della dipendente;
e) difficoltà tra i collaboratori;
f) sostituzione della persona di riferimento nell’azienda;
g) altre situazioni la cui valutazione è demandata agli operatori competenti.
7. Le prestazioni erogate sono:
a) consulenza socio-pedagogica e psico-sociale;
b) sostegno e intervento in situazioni di crisi;
c) accompagnamento sul posto di lavoro per il periodo necessario a superare le situazioni di cui al comma 5.
8. È garantita la collaborazione con tutti i servizi della rete. Particolare importanza riveste la collaborazione con l’Ufficio Servizio lavoro, i distretti socio-sanitari e i servizi sanitari specialistici.
9. Lo scambio di informazioni è disciplinato da un protocollo d’intesa tra i servizi sociali e i Centri di mediazione lavoro. Se necessario, si tengono riunioni specifiche con i partner della rete.