(1) Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 13, rende conto della propria gestione di cassa all’ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.