(1) Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente locale. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
(2) Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.