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l) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 251)
Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 20 dicembre 2016, n. 51.

Art. 14 (Attività connesse al pagamento delle spese)

(1)  I pagamenti possono aver luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente locale trasmette al tesoriere – con riferimento all’esercizio in corso di gestione – il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

(2)  A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di una sanzione di mora in caso di ritardato pagamento.

(3)  L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

(4)  Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente.

(5)  Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal/dalla responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

(6)  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all’articolo 11 saranno regolati i rapporti con l’istituto di credito tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

(7)  Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

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