(1) I titoli di proprietà dell’ente locale, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.
(2) Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.
(3) Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per l’effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.
(4) Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.