(1) Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
(2) Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche, ove applicabile.
(3) Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.
(4) Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.