1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontarla preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando, secondo le modalità di cui all’articolo 8, la seguente documentazione:
a) domanda di copertura dell’anticipazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;
b) la documentazione di spesa fino all’ammontare dell’anticipazione, secondo quanto specificato dall’art. 18, comma 1, lettera b);
c) una dichiarazione del/della legale rappresentante del beneficiario con le attestazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), in quanto applicabili;
d) solo per le case editrici: oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e c), del presente comma, gli elenchi del personale e il resoconto di cui all’articolo 18, comma 2.
2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.
3. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione del progetto agevolato o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali.