1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
b) interessi di mora o contravvenzioni;
c) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;
d) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
e) acquisto di beni destinati alla rivendita;
f) offerte ed altri contributi di solidarietà;
g) spese per fiori e buffet;
h) spese di rappresentanza a favore dei soci o dipendenti del richiedente;
i) spese per attività riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;
j) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale e comunale) e candidati e candidate ufficiali agli stessi;
k) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.