1. Le domande di contributo, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.
2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il codice di amministrazione digitale.
4. Le domande di contributo sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui all’articolo 11.