1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione.
2. Nel caso di vantaggi economici relativi a progetti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.
3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.