1. I vantaggi economici sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.
2. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 22, che deve avvenire entro i seguenti termini:
a) contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato;
b) contributi per progetti o per investimenti: entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.
3. I sussidi per attività culturali sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato, della seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 24;
b) relazione sull’utilizzo del sussidio.
4. I sussidi per artisti sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 25;
b) relazione con documentazione dettagliata sull’attività svolta.
5. I sussidi di qualificazione sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 25;
b) relazione;
c) idonea documentazione attestante la partecipazione;
d) dichiarazione sugli importi non imponibili.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi da 2 a 5 per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico è revocato.
7. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga dei termini di cui al comma 2, lettera b), e ai commi 4 e 5, fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.
8. Le spese per il personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammesse le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.
9. Di norma le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
10. Le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
11. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa nel rispetto della somma totale ammessa a finanziamento, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga adeguate.
12. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il vantaggio economico concesso dovrà essere in ogni caso documentabile per l’intero ammontare con documenti di spesa.
13. Le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.