1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:
a) domande di contributo ordinario, di sussidio per attività culturali, di assegnazione per l’attività ordinaria:
entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il vantaggio economico o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
b) domande di contributo per progetti, di contributo per investimenti, di sussidio per artisti e di sussidio di qualificazione:
entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se necessario, le domande possono essere presentate anche nel corso dell'anno;
c) domande di contributo integrativo:
nel corso dell’anno di riferimento;
d) domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 10:
entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello di inizio dell’attività.
2. I termini di presentazione delle domande non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione competente.
3. Le domande di cui al comma 1, lettere a), b) e d), devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.
4. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.