1. Le domande di concessione di vantaggi economici per le attività culturali di cui all’articolo 2, comma 1, sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) originalità culturale ovvero artistica, rilevanza e qualità dell’iniziativa;
b) valorizzazione del patrimonio culturale;
c) completamento dell'offerta artistica e culturale esistente mediante nuovi approcci artistici e concettuali, mediante forme di rappresentazione innovative o mediante il coinvolgimento di nuovi destinatari;
d) contributo allo sviluppo a lungo termine della competenza artistica e della formazione culturale in provincia di Bolzano, tenuto conto in particolare delle aree con scarsa offerta culturale;
e) collegamento e cooperazione con operatori culturali nazionali e stranieri;
f) qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione;
g) progetto plausibile, struttura organizzativa adatta e previsione di spesa realistica;
h) coinvolgimento di artisti e operatori culturali residenti in Alto Adige o originari dell'Alto Adige, che rappresenta un presupposto nel caso di interi cicli di manifestazioni.
2. La Consulta culturale può stabilire ulteriori criteri per singoli settori tematici.
3. Le domande di concessione di vantaggi economici per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) qualità artistica ovvero espressività dell'iniziativa;
b) continuità nella carriera dell'artista;
c) importanza dell’iniziativa per lo sviluppo artistico della/del richiedente;
d) importanza del luogo della presentazione, dell'esposizione o dell’istituzione che organizza la formazione;
e) importanza dell'iniziativa per l'ambito artistico e culturale della Provincia.