In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 27  (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)     delibera sentenza

(1) 76)

(2)  Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto. 77)

(3)  In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con le conseguenze di cui sopra, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’operatore economico o conseguenti all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione. 78)

(4)  In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto. 79)

(4-bis)  Fermo restando l’indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, viene richiesto al solo aggiudicatario di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, nonché per i contratti di lavori e servizi i costi della manodopera. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica il contratto collettivo indicato nonché i costi della manodopera. 80)

(4-ter) Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

  1. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  2. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 81)

(4-quater) Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al comma 4-ter. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con ogni mezzo adeguato. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. 82)

(5)  Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la RUP ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. 83)

(6)  Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

(7)  Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.

(8)  Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.

(9)  Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza. 84)

(10)  Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  85)

(11)  L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, fatto salvo quanto previsto al comma 10. 86)

(12)  L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(12-bis) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ove dovuto, è ridotto:

  1. del 50 per cento, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
  2. del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
  3. fino ad un massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico possegga una/uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dalla normativa statale, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il predetto limite massimo. 87)

(12-ter) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 12-bis l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 88)

(13)  Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.

[(14)  Nel caso di procedure di gara per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilità civile.] 89) 

[(15)  Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14.] 90)

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d’appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
76)
L’art. 27, comma 1, è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
77)
L'art. 27, comma 2 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
78)
L'art. 27, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, successivamente così modificato dall’art. 11, commi 1 e 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
79)
L'art. 27, comma 4 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
80)
L’art. 27, comma 4-bis, è stato inserito dall’art. 11, comma 3, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
81)
L’art. 27, comma 4-ter è stato inserito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6 della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
82)
L’art. 27, comma 4-quater è stato inserito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6 della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
83)
L'art. 27, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, successivamente il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
84)
L’art. 27, comma 9, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 4, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
85)
L'art. 27, comma 10, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 13, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall’art. 11, comma 5, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
86)
L’art. 27, comma 11, è stato così modificato dall’art. 11, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
87)
L’art. 27, comma 12-bis è stato inserito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
88)
L’art. 27, comma 12-ter è stato inserito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
89)
L’art. 27, comma 14, è stato aggiunto dall’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.
90)
L’art. 27, comma 15, è stato aggiunto dall’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI
ActionActionPROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
ActionActionCALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE
ActionActionSERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
ActionActionATTIVITÀ PREPARATORIE
ActionActionSVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Verifica dei requisiti)                                           
ActionActionArt. 25 (Procedura negoziata senza  previa pubblicazione)     
ActionActionArt. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)    
ActionActionArt. 27  (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)    
ActionActionArt. 28 (Suddivisione in lotti)   
ActionActionArt. 29 (Soccorso istruttorio)
ActionActionArt. 30 (Offerte anormalmente basse)                           
ActionActionArt. 31 (Riparametrazione a livello di criterio)
ActionActionArt. 32 (Controlli a campione sulla veridicità  delle dichiarazioni sostitutive)
ActionActionArt. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)                                                           
ActionActionArt. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)    
ActionActionArt. 35 (Sostenibilità e criteri sociali)        
ActionActionArt. 36 (Garanzie nella fase di esecuzione del contratto)                                                
ActionActionArt. 37    
ActionActionArt. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)     
ActionActionArt. 39 (Termine dilatorio)
ActionActionArt. 40 (Linee guida)                   
ActionActionAFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ActionActionESECUZIONE
ActionActionSERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI
ActionActionABROGAZIONI
ActionActionj) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionActionk) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionm) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico