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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 28 (Suddivisione in lotti)    delibera sentenza

(1)  Per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

(2) Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

(3) Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.

(4) La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l’avviso di indizione della gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

(5) Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. 91)

massimeDelibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovutoAppalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito
91)
L’art. 28 è stato così sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
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