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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 39 (Termine dilatorio)

(1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2)  Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4; 114) 115)

(3) Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. 116)

(4) I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 117)

114)
L'art. 39 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
115)
La lettera b) dell’art. 39, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 17, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
116)
L’art. 39, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 17, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
117)
L’art. 39, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 17, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
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