(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “l’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.
(2) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:
“L’Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell’assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche:”
(3) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. L’Agenzia per la protezione civile è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati al comma 4, anche a titolo gratuito, beni mobili per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “alla sede competente dell'Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la protezione civile.”
(5) L’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3
1. In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono, su ordine dell’assessore competente in materia di protezione civile, essere eseguite in economia direttamente dall’Agenzia per la protezione civile.”
(6) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.
(7) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale” nonché “la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”. Le parole “nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale” sono soppresse.
(8) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:
„3. Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall’Agenzia per la protezione civile ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all’Agenzia le spese necessarie per l’esecuzione, detratto l’importo spettante al comune ai sensi del comma 1.”
(9) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile”.
(10) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, all’inizio del secondo periodo la parola “Er” è sostituita dalla parola “Sie”.
(11) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.
(12) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.
(13) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la protezione civile”.