(1) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la protezione civile” e le parole “con decreto” sono soppresse.
(2) Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “con deliberazione della Giunta provinciale all’atto dell’autorizzazione di spesa” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.
(3) Nel comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dall’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.
(4) Il comma 3 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è abrogato.
(5) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “del direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Assessore” e “L’Assessore” sono sostituite rispettivamente dalle parole “al direttore dell’Agenzia per la protezione civile” e “Il direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.
(7) Nel comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.