(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, le parole “La Provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche, le parole “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile.