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h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 321)
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile

1)
Pubblicato nel numero straordinario n. 4 del B.U. 10 dicembre 2015, n. 49.

CAPO I
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile e connesse modifiche del Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

Art. 1 (Finalità)

(1) In attesa della riorganizzazione definitiva, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n.11, e successive modifiche, l’accorpamento e la riorganizzazione delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e la protezione civile e del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con l’istituzione e il trasferimento di funzioni all’Agenzia per la protezione civile.

Art. 2

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “l’amministrazione provinciale” sono inserite le parole “e l’Agenzia per la protezione civile” e la parola “provvede“ è sostituita dalla parola “provvedono”.

(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “sorgt die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “sorgen die Landesverwaltung und die Agentur für Bevölkerungsschutz” e la parola “durchführt” è sostituita dalla parola “durchführen”.

(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “da parte” sono inserite le parole “dell’Agenzia per la protezione civile e”.

(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “besteht für die” sono inserite le parole “Agentur für Bevölkerungsschutz und die”.

Art. 3

(1) Nel comma 4/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “l’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.

Art. 4

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale”.

(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “die Landesregierung” sono sostituite dalle parole “die Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “auf der Grundlage von eigenen Richtlinien“ sono sostituite dalle parole “auf der Grundlage von Richtlinien der Landesregierung”.

Art. 5

(1) La rubrica del titolo III della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“Servizio antincendi e altri servizi”

Art. 6

(1) La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“Agenzia per la protezione civile”

Art. 7

(1) Gli articoli da 22 a 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 22  (Istituzione)

1. È istituita l’Agenzia per la protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente.

3. L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.

4. L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati

5. L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

6. In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

7. Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie.

Art. 23 (Entrate e patrimonio)

1. Le entrate dell’Agenzia consistono in:

  1. assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione civile, alle opere idrauliche e per lo svolgimento degli altri compiti di cui all’Art. 22 ;
  2. entrate derivanti da servizi resi dall’Agenzia dietro corrispettivo;
  3. tutte le ulteriori entrate connesse ai compiti dell’Agenzia.

2. Tutte le entrate connesse ai compiti dell’Agenzia sono assegnate direttamente alla stessa.

3. Le entrate connesse al demanio idrico e alla gestione delle reti radio della Provincia sono riscosse dall’ufficio provinciale competente.

4. L’Agenzia dispone di un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

5. La Provincia può mettere a disposizione dell’Agenzia i beni immobili necessari allo svolgimento delle sue attività. Il patrimonio immobiliare rimane in ogni caso di proprietà della Provincia.

6. La Provincia può mettere a disposizione o trasferire in proprietà all’Agenzia i beni mobili necessari allo svolgimento delle sue attività, inclusi i beni mobili registrati.

7. L’Agenzia utilizza e amministra i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento delle sue attività e provvede alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quel che riguarda le sedi, la competenza permane in capo alla Provincia e le relative spese di gestione sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 24 (Organi dell’Agenzia)

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

  1. il direttore;
  2. il collegio dei revisori dei conti;

Art. 25 (Il direttore dell’Agenzia)

1. Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell’Agenzia e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell’Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. concede tutti i contributi in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall’assessore competente;
  4. esercita i compiti e le funzioni di un direttore di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione dell’Agenzia e gestisce il personale assunto dall’Agenzia stessa;
  5. propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la dotazione complessiva dei posti del personale da assumere presso l’Agenzia;
  6. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  7. stipula convenzioni e contratti in nome dell’Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  8. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  9. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia e nomina i depositari e i sub depositari dello stesso;
  10. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia.

3. Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.

5. Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell’Agenzia.

Art. 26 (Il collegio dei revisori dei conti)

1. La gestione finanziaria dell’Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori.

3. Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

4. I componenti del collegio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

5. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

6. Il collegio dei revisori dei conti:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia;
  2. redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d’esercizio.

Art. 27 (Provvedimenti assessorili e deliberazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, i provvedimenti assessorili e le proposte di deliberazione sottoposte dall’Agenzia all’approvazione della Giunta provinciale devono essere vistati, secondo le rispettive competenze e responsabilità, dai dirigenti dell’Agenzia e dal direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di contabilità in ordine alla regolarità contabile.

Art. 28 (Personale)

1. All’Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con un contingente di 149 unità equivalenti a tempo pieno, e della Ripartizione Opere idrauliche, con un contingente di 79,26 unità equivalenti a tempo pieno. I dipendenti interessati permangono nel ruolo generale ovvero nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

2. L’Agenzia prende in carico tutto il personale operaio assunto con contratto di diritto privato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, mantenendo in capo allo stesso tutti i diritti quesiti e gli obblighi.

3. L’Agenzia può assumere personale, anche stagionale, per lo svolgimento delle sue attività aziendali.

4. Per il personale della Provincia trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento del personale provinciale.

Art. 29 (Ricorsi)

1. Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore dell’Agenzia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.”

Art. 8

(1) Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente Art. 29/bis:

“Art. 29/bis  (Approvazione dello Statuto)

1. La Giunta provinciale approva lo Statuto dell’Agenzia, che stabilisce:

  1. le denominazioni, l’articolazione, i compiti, le competenze della struttura dirigenziale e amministrativa e le direttive per la struttura stessa;
  2. ulteriori compiti dell’Agenzia;
  3. i principi della gestione contabile, amministrativa e tecnico-finanziaria dell’Agenzia.”

Art. 9

(1) Nel comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’Azienda speciale” “sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia” e le parole “deliberate dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle parole “approvate dal direttore dell’Agenzia”. Le parole “anche in deroga alle disposizioni della legge provinciale di contabilità” sono soppresse.

(2) Nel comma 4 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “ai sensi dell’articolo 22” sono sostituite dalle parole “ai sensi della presente legge”.

Art.10

(1) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dall’Azienda speciale” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dall’Azienda speciale” e “dell’Azienda speciale” sono sostituite rispettivamente dalle parole “dall’Agenzia” e “dell’Agenzia”.

Art. 11

(1) Nel comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “L’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile può” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente,”.

Art. 12

(1) Il comma 7 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.”

Art. 13

(1) Nel comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’azienda speciale” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia”.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) L’Agenzia sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016.

(2) L’Agenzia assume tutte le funzioni e i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici, avvalendosi della struttura amministrativa esistente. Le suddette unità organizzative permangono in essere, e le competenze connesse restano invariate, fino all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia.

(3) Al fine di assicurare un regolare passaggio contabile, il consiglio di amministrazione e l’organo di controllo in persona del revisore unico dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile restano insediati fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2015.

(4) Fino alla definizione o all’adozione di nuovi regolamenti, criteri, modalità, direttive, piani, tariffe, delibere e procedure, restano in vigore quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché dalla Giunta provinciale e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai corrispondenti organi dell’Agenzia.

(5) L’Agenzia subentra in tutti i contratti attivi e passivi dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché delle Ripartizioni Protezione antincendi e civile e Opere idrauliche.

(6) L’Agenzia liquida i contributi, i sussidi, i finanziamenti e i rimborsi delle spese concessi dall’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, dalla Giunta provinciale o dalla Ripartizione Protezione antincendi e civile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Eventuali residui passivi a carico del bilancio provinciale a favore dell’Agenzia saranno versati sul conto esistente dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e successivamente assegnati automaticamente all’Agenzia.

(8) Il decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36, e successive modifiche, resta in vigore fino alla riorganizzazione definitiva e in quanto compatibile con la normativa provinciale in materia di contabilità.

CAPO II
Modifiche di altre leggi provinciali connesse all’istituzione dell’Agenzia

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “l’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.

(2) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

“L’Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell’assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche:”

(3) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. L’Agenzia per la protezione civile è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati al comma 4, anche a titolo gratuito, beni mobili per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “alla sede competente dell'Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la protezione civile.”

(5) L’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3

1. In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono, su ordine dell’assessore competente in materia di protezione civile, essere eseguite in economia direttamente dall’Agenzia per la protezione civile.”

(6) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale” nonché “la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”. Le parole “nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale” sono soppresse.

(8) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

„3. Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall’Agenzia per la protezione civile ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all’Agenzia le spese necessarie per l’esecuzione, detratto l’importo spettante al comune ai sensi del comma 1.”

(9) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile”.

(10) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, all’inizio del secondo periodo la parola “Er” è sostituita dalla parola “Sie”.

(11) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.

(12) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”.

(13) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la protezione civile”.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la protezione civile” e le parole “con decreto” sono soppresse.

(2) Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “con deliberazione della Giunta provinciale all’atto dell’autorizzazione di spesa” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dall’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.

(4) Il comma 3 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è abrogato.

(5) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “del direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Assessore” e “L’Assessore” sono sostituite rispettivamente dalle parole “al direttore dell’Agenzia per la protezione civile” e “Il direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.

(7) Nel comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la protezione civile”.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, recante “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, le parole “La Provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche, le parole “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la protezione civile.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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