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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 49 (Sanzioni a carico degli esercenti il servizio taxi  e il servizio noleggio con conducente)

(1)  Nei casi di violazione della disciplina del servizio taxi e servizio noleggio con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

(2)  Chi effettua il servizio taxi e il servizio noleggio con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(3)  La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comporta la sospensione da uno a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da uno a 90 giorni della licenza per l’esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato la licenza.

(4)  La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comporta la sospensione da uno a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da uno a 90 giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

(5)  L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva della licenza superiore a 90 giorni, comporta la revoca della licenza per l’esercizio del servizio taxi, in caso di violazione dell’obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in particolare per le zone montane.

(6)  L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura in caso di violazione:

  1. dell’obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con apposita convenzione;
  2. del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  3. del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

(7)  La revoca è dichiarata dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.

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