(1) Nei casi di violazione della disciplina relativa al noleggio di autobus con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche.
(2) Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
(3) Chi effettua servizi di noleggio di autobus con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
(4) In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’autorizzazione, all’esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio:
- ammonizione;
- sospensione dell’autorizzazione;
- revoca dell’autorizzazione.
(5) L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate.
(6) L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi:
- a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’esposizione del contrassegno, alla qualità del servizio e ai reclami;
- a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati.
(7) Qualora l’impresa commetta due o più infrazioni gravi al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.
(8) L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è revocata quando l’impresa:
- non è più in possesso dei requisiti;
- effettua il servizio nonostante la sospensione dell’autorizzazione;
- incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.