(1) L’impresa di trasporto che non effettua il servizio secondo l’orario approvato è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
(1/bis) L’impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 29)
(1/ter) L’impresa di trasporto che non applica in modo corretto le tariffe di viaggio approvate o autorizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 30)
(1/quater) L’impresa di trasporto che non utilizza in modo corretto le apparecchiature per la gestione dei titoli di viaggio e l’informazione al pubblico, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 31)
(2) Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
(3) L’effettuazione di servizi fuori linea, con mezzi agevolati, senza l’autorizzazione comporta la revoca del contributo nella misura del cinque per cento per ogni violazione accertata fino alla revoca totale dello stesso.