In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 50 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi  di trasporto pubblico)   

(1)  Chiunque utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche. Chi viola tali disposizioni, è tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa prevista, aumentata del 300 per cento, salvo quanto previsto dal presente articolo.

(2)  Chi trasgredisce le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

(3)  Chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni.

(4)  Qualora l’utente compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio di trasporto pubblico nonché l’incolumità degli altri utenti, il personale incaricato al controllo e il/la conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora questo sia nominativo, e di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

(4/bis)  Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal personale incaricato del controllo. 33)

(5)  Chi utilizza i servizi di trasporto di linea sprovvisto di regolare titolo di viaggio è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 30,00 euro a 240,00 euro.

(6)  Chi utilizza i servizi di trasporto di linea munito di titolo di viaggio nominativo ceduto o di titolo di viaggio contraffatto e chi è colto in flagranza a cedere un titolo di viaggio nominativo, è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e al pagamento di una sanzione amministrativa da 60,00 euro a 400,00 euro, fatte salve le disposizioni penali. L’utilizzo di un titolo di viaggio nominativo ceduto e la constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comportano in ogni caso il ritiro del documento da parte del personale incaricato al controllo.

(7)  La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è annullata se:

  1. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative;
  2. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro i successivi cinque giorni dal fatto, la propria identità e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative;
  3. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito ma non convalidato, regolarizza la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, della somma di 10,00 euro quali spese amministrative.

(8)  La sanzione amministrativa di cui al comma 6 è annullata, se l’utente in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, utilizza i servizi di trasporto pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro componente familiare, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del proprio titolo di viaggio e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative.

(9)  Nei casi di cui ai commi 5 e 6 all’utente è consentito regolarizzare la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento di una somma pari all’importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima.

(10)  Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi precedenti, l’addetto al controllo incaricato dall’impresa di trasporto, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al/alla legale rappresentante dell’impresa esercente il servizio di trasporto, il/la quale emette l’ordinanza ingiunzione.

(11)  I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle imprese di trasporto. Il 50 per cento di detti proventi deve essere destinato al miglioramento delle attività di controlleria e di assistenza alla clientela e alle informazioni relative al servizio e ai punti vendita, sulla base di un programma che le imprese di trasporto sono tenute a presentare annualmente.

(12)  Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

33)
L'art. 50, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionPROGRAMMAZIONE
ActionActionAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
ActionActionORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA
ActionActionFINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
ActionActionINFRASTRUTTURE
ActionActionSISTEMA TARIFFARIO
ActionActionSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ActionActionATTIVITÀ AERONAUTICA
ActionActionRAPPORTI CON L’UTENZA
ActionActionSANZIONI
ActionActionArt. 46 (Sanzioni a carico delle imprese  di trasporto pubblico di linea)
ActionActionArt. 47 (Sanzioni relative alla sicurezza e regolarità  dei servizi pubblici di trasporto)
ActionActionArt. 48 (Sanzioni a carico degli esercenti il servizio  noleggio di autobus con conducente)
ActionActionArt. 49 (Sanzioni a carico degli esercenti il servizio taxi  e il servizio noleggio con conducente)
ActionActionArt. 50 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi  di trasporto pubblico)   
ActionActionArt. 51 (Sanzioni per passaggi commerciali)
ActionActionMONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO
ActionActionULTERIORI DISPOSIZIONI
ActionActionNORME FINALI
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2023, n. 24
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico