Il presente Piano trova riferimenti obbligatori nella Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, nel Decreto Ministeriale 3 marzo 2005 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti” e successive modifiche, nel decreto ministeriale 3 marzo 2005 “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e successive modifiche, nell’art. 13 L.P. 23 luglio 2007 n. 6, nell’accordo Stato Regioni e Province autonome del 16.12.2010 nonché nelle indicazioni dell’Unione Europea per le problematiche trasfusionali per il perseguimento delle seguenti finalità:
• assicurare l’autosufficienza provinciale di emocomponenti e plasmaderivati. Prevedere la disponibilità di emocomponenti per le situazioni d’urgenza – emergenza e per pazienti con gruppo raro;
• contribuire, attraverso l’applicazione di criteri trasparenti e predefiniti, al raggiungimento dell’autosufficienza di emocomponenti di altre province e/o regioni carenti;
• favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica e non remunerata e della donazione mediante procedure aferetiche, secondo criteri di razionalità ed economicità;
• promuovere il buon uso del sangue attraverso l’informazione sulle pratiche trasfusionali e sull’impiego di plasmaderivati;
• mantenere elevati livelli di qualità, efficienza, efficacia del sistema trasfusionale e tutelare la salute del donatore e del ricevente, anche istituendo un sistema di emovigilanza;
• garantire livelli di assistenza trasfusionale uniformi in tutti gli ospedali della Provincia;
• promuovere la cultura della donazione di midollo osseo e del sangue del cordone ombelicale.