1. La commissione dell’esame finale è nominata dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente o una delegata o un delegato ed è composta da:
a) la direttrice o il direttore del corso o una sostituta o un sostituto;
b) almeno due insegnanti del corso;
c) un’esperta o un esperto del settore sanitario, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente;
d) un’esperta o un esperto del settore sociale, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente.