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Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Approvazione delle linee guida e dell'ordinamento didattico del modulo di specializzazione in servizio operatorio per operatrici socio-sanitarie ed operatori socio-sanitari

ALLEGATO A

DISCIPLINA E ORDINAMENTO DIDATTICO DEL MODULO DI SPECIALIZZAZIONE IN SERVIZIO OPERATORIO PER OPERATRICI SOCIO-SANITARIE ED OPERATORI SOCIO-SANITARI

Art. 1
Piano formativo

1. In ambito sanitario il piano formativo (numero di corsi, numero minimo e massimo di posti di formazione disopnibili, comprensorio sanitario che svolge il corso, lingua d’insegnamento) viene approvato annualmente dalla Giunta Provinciale, o rispettivamente con decreto della delegata Assessora Provinciale o del delegato Assessore Provinciale alla sanità.

Art. 2
Obiettivo della formazione

1. L’obiettivo del modulo di specializzazione in servizio operatorio è quello di specializzare operatrici socio-sanitare e operatori socio-sanitari per la collaborazione nelle sale operatorie.

Art. 3
Durata

1. La formazione ha una durata di 200 unità didattiche, articolate in 100 unità didattiche di teoria e 100 ore di tirocinio. La definizione dell’orario spetta a ogni struttura nel rispetto del numero minimo di ore previsto dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni-Province del 22/01/2001.

Art. 4
Ammissione al corso di formazione

1. Sono ammesse e ammessi alla frequenza del modulo di specializzazione in servizio operatorio candidate e candidati in possesso dell’attestato di qualifica per operatrice socio-sanitaria o operatore socio-sanitario.

Art. 5
Commissione per l’esame d’ammissione

1. I criteri di selezione sono definiti dalla direttrice o dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e tutte le commissioni d’esame ne dovranno attenersi.

2. La commissione per le prove di ammissione è nominata dall’Assessora o dall’Assessore Provinciale competente o da un suo delegato ed è composta dalla responsabile o dal responsabile del corso o da una sua sostituta o un suo sostituto e da almeno due docenti del corso.

Art. 6
Programma d’insegnamento

1. Le competenze da raggiungere, nonché le aree disciplinari con l’assegnazione del rispettivo numero di unità didattiche sono articolate come segue:

A) competenze da raggiungere:

FASE PREOPERATORIA

L’operatrice socio-sanitaria,

l’operatore socio-sanitario:

• esegue il trasporto delle assistite e degli assistiti non critici dal reparto al gruppo operatorio;

• posiziona le assistite e gli assistiti in collaborazione con il medico e/o l’infermiera o l’infermiere dal letto di degenza sul letto operatorio e esegue il trasporto dalla zona filtro alla sala operatoria;

• provvede alla pulizia, alla manutenzione, allo stoccaggio e al riordino di utensili, apparecchi e presidi;

• controlla il rifornimento delle soluzioni da utilizzare per il lavaggio chirurgico ed igienico delle mani;

• collabora con l’infermiera o l’infermiere all’allestimento di materiali ed apparecchiature elettromedicali utili all’intervento chirurgico;

• collabora con l’infermiera o l’infermiere all’allestimento dei campi sterili;

• controlla con l’infermiera o l’infermiere le confezioni sterili;

• collabora con l’infermiera o l’infermiere, l’anestesista e il chirurgo al corretto posizionamento delle assistite e degli assistiti sul tavolo operatorio;

• collabora durante la vestizione delle/dei componenti dell’equipe chirurgica.

FASE INTRAOPERATORIA

L’operatrice socio-sanitaria,

l’operatore socio-sanitario:

• fornisce il materiale sterile su richiesta dell’infermiera o dell’infermiere durante l’intervento;

• esegue il corretto posizionamento delle lampade scialitiche;

• collabora con l’infermiera o l’infermiere all’attività di decontaminazione, lavaggio e preparazione alla sterilizzazione di strumenti chirurgici;

• collabora con l’infermiera o l’infermiere nel conteggio delle garze, degli strumenti, degli aghi, ecc., secondo checklist;

• smaltisce la biancheria utilizzata nel corso dell’intervento;

• elimina oggetti taglienti, aghi e rifiuti sanitari pericolosi;

• predispone e utilizza apparecchiature medicali secondo protocolli in uso;

• attua la sanificazione ed il riordino della sala operatoria alla fine di ogni intervento.

FASE POSTOPERATORIA

L’operatrice socio-sanitaria,

l’operatore socio-sanitario:

• collabora con l’infermiera o l’infermiere all’esecuzione della medicazione;

• trasporta l’assistita non critica o l’assistito non critico, sveglio, dopo avvenuta autorizzazione da parte del medico, al reparto di provenienza e la/lo affida all’infermiera o all’infermiere;

• esegue in collaborazione con il medico e/o l’infermiera o l’infermiere il trasporto dell’assistita critica o dell’assistito critico all’unità operativa specialistica o di terapia intensiva;

• applica protocolli in uso relativi alla pulizia finale della sala operatoria;

• collabora al ripristino dei presidi;

• trasporta il materiale biologico;

• provvede allo smaltimento dei rifiuti;

• pulisce e riordina i tavoli operatori;

• documenta le proprie attività nel sistema informativo previsto.

ASPETTI GIURIDICI E PRIVACY

B) assegnazione delle unità didattiche:

• fase preoperatoria:

35 unità didattiche;

• fase operatoria:

25 unità didattiche;

• fase postoperatoria:

35 unità didattiche;

• aspetti giuridici e privacy:

5 unità didattiche.

Art. 7
Tirocinio

1. L’obiettivo del tirocinio della durata di 100 ore è di sviluppare le competenze specifiche nella prassi.

2. Al termine del tirocinio viene redatta - in collaborazione con la tutor od il tutor - un’ampia valutazione. Questa si basa su osservazioni dirette durante lo svolgimento di attività da parte delle tirocinanti e dei tirocinanti, nonché sulle loro esperienze durante lo svolgimento del tirocinio.

3. Le ore di tirocinio non svolte devono essere in ogni caso recuperate. In caso contrario, la partecipante o il partecipante al corso di formazione non verrà ammessa/ammesso all’esame finale.

4. Le partecipanti e i partecipanti al corso di formazione percepiscono un „Taschengeld“ per le ore di tirocinio secondo le norme vigenti.

5. La liquidazione avviene in base alla deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 8
Ammissione all’esame finale ed esame finale

1. Presupposto per l’ammissione all’esame finale è la presenza di almeno il 90% in ciascuna area disciplinare da parte delle partecipanti e dei partecipanti al corso di formazione.

2. Al termine della formazione le partecipanti e i partecipanti al corso di formazione sono sottoposte/sottoposti ad una prova teorica e una prova pratica.

3. Vengono ammesse/ammessi all’esame finale le partecipanti ed i partecipanti al corso di formazione che hanno riportato una valutazione positiva in ogni area disciplinare e nel tirocinio. Chi non è ammessa/ammesso all’esame finale, deve ripetere interamente l’anno formativo compreso il tirocinio.

Art. 9
Commissione dell’esame finale

1. La commissione dell’esame finale è nominata dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente o una delegata o un delegato ed è composta da:

a) la direttrice o il direttore del corso o una sostituta o un sostituto;

b) almeno due insegnanti del corso;

c) un’esperta o un esperto del settore sanitario, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente;

d) un’esperta o un esperto del settore sociale, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente.

Art. 10
Remunerazione dei membri della commissione d’esame

1. Nell’ambito sanitario i membri delle commissioni d’esame vengono remunerati secondo gli importi previsti per le ore d’insegnamento.

Art. 11
Attestato finale

1. Alle partecipanti e ai partecipanti del corso che superano l’esame finale viene rilasciato il relativo attestato di qualifica.

 

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