(1) Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie:
- per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;
- per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.
(2) L’aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un’unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
(3) L’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L’iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi.
(4) Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l’area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l’attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.
(5) Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.
(6) Per le zone produttive previste all’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l’aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033.
(7) Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. 42) 43)