Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Finanze
Finanze locali
Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
1)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.
Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)
(1)
All’abitazione principale sono equiparate:)
le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della
legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9
, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati;
9)
gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell’articolo 94, comma 1, della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria
;
10)
le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto;
11)
le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate.
12)
9)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata
prima
modificata dall'art. 63, comma 1, della
L.P. 11 luglio 2018, n. 10
, e successivamente così sostituita dall'art. 1, comma 1, della
L.P. 18 aprile 2023, n. 6
.
10)
La lettera d) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 34, comma 1, della
L.P. 18 ottobre 2016, n. 21
, e successivamente abrogata dall'art. 3, comma 3, lettera a), della
L.P. 19 agosto 2020, n. 9
.
La lettera d), rivive ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
L.P. 13 ottobre 2020, n. 12
, con effetto dal 21 agosto 2020 e con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
11)
La lettera e) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della
L.P. 21 settembre 2018, n. 20
.
12)
La lettera f)
dell’art. 5, comma 1,
è stata inserita dall’art. 9, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
g) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
Art. 1 (Istituzione dell’imposta municipale immobiliare)
Art. 2 (Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni)
Art. 3 (Presupposto impositivo)
Art. 4 (Definizioni )
Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)
Art. 6 (Soggetti passivi)
Art. 7 (Soggetto attivo)
Art. 8 (Base imponibile)
Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)
Art. 9/bis (Interpretazione autentica)
Art. 9
/
ter (Abitazioni tenute a disposizione)
Art. 9
/
quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)
Art. 9
/
quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)
Art. 10 (Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie)
Art. 11 (Esenzioni)
Art. 12 (Dichiarazione)
Art. 13 (Versamenti)
Art. 14 (Accertamento)
Art. 15 (Riscossione coattiva)
Art. 16 (Sanzioni e interessi)
Art. 17 (Rimborsi)
Art. 18 (Contenzioso)
Art. 19 (Disposizioni transitorie)
Art. 20 (Copertura finanziaria)
Art. 21
(
Disposizioni finali
)
TABELLA A (ARTICOLO 10, COMMA 1)
j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
l) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
m) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
n) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
o) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico