(1) Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.
(2) La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(3) La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di gettito riservate allo Stato di cui al comma 2 del presente articolo.
(4) Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto della presente legge possono essere rimborsate da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Tale ristoro viene quantificato in sede di accordo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.
(5) L’imposta è applicata in tutti i Comuni della provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base alle disposizioni che seguono.
(6) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente. 3)