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i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 9/ter (Abitazioni tenute a disposizione)

(1) Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie:

  1. abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche; 36)
  2. abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  3. abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;
  4. abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota;
  5. una sola abitazione, contigua a un’abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell’abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all’abitazione principale;
  6. una sola abitazione, unificata all’abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;
  7. abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  8. abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;
  9. una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;
  10. abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;
  11. abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell’impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale; 37)
  12. l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  13. l’abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  14. abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
  15. 38)
  16. 39)
  17. abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608-bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell’abita¬zione da parte del detentore.

(2) Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo.

(3) Un’abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale.

(4) Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

(5) Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’articolo 9/quater e delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9/quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione. 40) 41)

36)
La lettera a), dell'art. 9/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
37)
La lettera k) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
38)
La lettera o) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata soppressa dall'art. 5, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
39)
La lettera p) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della L.P. 18 aprile 2023, n. 6.
40)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
41)
L'at. 9/ter, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
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