(1) In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente - durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la sospensione dell’indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.
(2) In caso di maternità – durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la sospensione dell’indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.
(3) In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata inferiore o pari a sei mesi, l’indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine dell’attività lavorativa, anche se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta per dimissioni, o al termine del periodo di fruizione dell’eventuale indennità statale.
(4) In caso di maternità – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine della maternità.
(5) La persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità integrativa regionale, qualora non provveda a presentare domanda di ammortizzatore sociale statale.