(1) Per percepire l’indennità integrativa regionale le persone beneficiarie dell’indennità ASpI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI.
(2) Per percepire l’indennità integrativa regionale le persone beneficiarie del trattamento ordinario di disoccupazione agricola devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.
(3) L’erogazione dell’indennità integrativa regionale è subordinata alla presentazione della lettera di licenziamento nella quale sono indicate le motivazioni del licenziamento medesimo.