(1) Le persone licenziate fino alla data del 31 dicembre 2012, anche nel caso in cui non fosse possibile l’inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga per l’anno 2013 dell’articolo 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano dell’indennità di mobilità regionale secondo le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2.
(2) Per le persone disoccupate alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue: se, a partire dal 1° gennaio 2013, la persona si rioccupa con un rapporto di lavoro che porti alla decadenza dall’indennità di disoccupazione ordinaria e comunque per un periodo di durata superiore a sei mesi, le è riconosciuta l’indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell’eventuale indennità ASpI ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all’Art. 4
(3) Per le persone iscritte nella lista di mobilità prevista dall’articolo 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sospese dalla stessa alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue:
- indipendentemente dalla durata del rapporto che ha portato alla sospensione, è riconosciuta l’indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell’eventuale indennità ASpI ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all’articolo 4;
- nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2012 il lavoratore/la lavoratrice non abbia maturato il requisito minimo dei 90 giorni di disoccupazione richiesti per accedere all’indennità di mobilità regionale secondo la previgente disciplina, è riconosciuta esclusivamente l’indennità integrativa regionale;
- nel caso in cui la sospensione derivi da maternità, al termine dell’eventuale indennità di disoccupazione ordinaria spettante è liquidata l’indennità integrativa regionale fino ad un periodo massimo di 4 mesi, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita ed il nuovo periodo di indennità di mobilità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi.
(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’indennità integrativa regionale:
- è concessa anche se il rapporto di lavoro che ha portato alla sospensione è cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore/della lavoratrice;
- non è concessa se il lavoratore/la lavoratrice non ha provveduto a presentare domanda di ammortizzatore sociale all’INPS.
(5) In caso di concessione, l’indennità integrativa regionale decorre dal giorno successivo al termine del periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale statale, se spettante o, in caso contrario, dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di successiva rioccupazione del lavoratore/della lavoratrice si applicano le disposizioni previste dai presenti criteri.